“Attestato di avvenuto smaltimento”: Le novità introdotte dal DLgs 116/2020

di Marco Stazzone

La questione “Attestato” o “Certificato” di avvenuto smaltimento, ha creato per anni disagi e conflitti nei rapporti tra produttore e impianto di trattamento/smaltimento, proprio a causa della sua mancata definizione. Sono molti i casi di richieste a dir poco “fantasiose” da parte dei produttori che cadevano nel vuoto normativo lasciato dal T.U.A. che lo citava ma senza definirlo.

Ora il DLgs 116/2020 sembra dare corpo ad una definizione puntuale dell’attestato, ma purtroppo le norme tecniche per definirlo ancora non ci sono.

In breve, se il produttore iniziale o il detentore conferisce i rifiuti  a soggetti autorizzati per attività di recupero (R) nulla cambia rispetto a prima: il formulario (FIR) rimane l’unico documento ritenuto valido. Viceversa, se lo stesso conferisce ad un impianto che riceve i rifiuti in D13, D14, D15, non sarà sufficiente ricevere la quarta copia del formulario ma il produttore, per essere sollevato da ogni responsabilità, dovrà ricevere un attestato di avvenuto smaltimento contenente “almeno” le seguenti informazioni:

  • dati dell’impianto;
  • dati del titolare dell’impianto;
  • quantità dei rifiuti trattati;
  • tipologia di operazione di smaltimento effettuata;
  • la dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’impianto ai sensi del DPR 445/2000.

Il Dlgs 116/2020 altro non dice, lasciando diversi dubbi interpretativi: Chi è tenuto a rilasciare l’attestato? L’impianto ricevente che effettua le operazioni di D13, D14, D15 oppure l’impianto finale?  Se dovesse essere l’impianto finale, dato che una buona percentuale di rifiuti finisce in impianti stranieri, perché un impianto estero dovrebbe rilasciare una dichiarazione di questo tipo visto che l’obbligo è imposto da una legge italiana ? E le tempistiche? Entro quanto tempo deve essere rilasciata questa dichiarazione ? Mentre per la ricezione del formulario viene fissato il termine di tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore,  la norma non fissa alcun termine per la ricezione di questo attestato.

Restiamo in attesa del successivo decreto (citato nell’ultima parte del comma 5) che dovrebbe definire questi aspetti. Nel frattempo si rimarrà con l’ansia di essere esposti (produttori e impianti) a rischi e responsabilità sulla corretta gestione dei documenti.