La normativa attuale sui fertilizzanti ha introdotto importanti cambiamenti rispetto alla legislazione precedente, apportando significative differenze riguardo all’utilizzo di materiali e rifiuti nei processi di produzione degli ammendanti. Una delle novità principali riguarda il divieto dell’uso di rifiuti derivanti da scorie di processi termici nella produzione di ammendante compostato.

Limitazioni sull’uso del carbone vegetale come rifiuto

Come chiarito dal Ministero dell’Ambiente nella risposta all’interpello del 1° agosto 2024, n. 143192, il carbone vegetale classificato come rifiuto (con codice EER 100101 – Scorie da processi termici) conferito agli impianti di compostaggio non può essere recuperato tramite la procedura semplificata prevista dall’ex DM 5 febbraio 1998. Ciò è dovuto al fatto che il compost ottenuto deve rispettare le caratteristiche tecniche e i requisiti previsti per i fertilizzanti, in conformità alle normative vigenti, in particolare al Dlgs 75/2010.

Biochar ammendante: requisiti e conformità normativa

Il Ministero ha inoltre precisato che il carbone vegetale residuato dalla gassificazione per teleriscaldamento può essere considerato come “biochar” ammendante solo se viene prodotto in conformità con quanto previsto dal Dlgs 75/2010. Quest’ultimo definisce chiaramente i requisiti per i rifiuti che possono essere utilizzati, il processo di trattamento a cui devono essere sottoposti e la qualità finale del prodotto che ne deriva. L’obiettivo di tali disposizioni è garantire che solo materiali sicuri ed efficaci possano essere impiegati come ammendanti, proteggendo così la salute del suolo e dell’ambiente.

Utilizzo del biochar: criteri e standard di riferimento

Per poter utilizzare il biochar come sottoprodotto negli impianti di compostaggio o nella produzione di calcestruzzo, è inoltre necessario rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006. In questo contesto normativo, i parametri chimico-fisici delineati dal Dlgs 75/2010, così come gli standard specificati dalle certificazioni volontarie riconosciute, rappresentano punti di riferimento fondamentali per garantire non solo la qualità e l’efficacia del prodotto, ma anche per assicurare la protezione ambientale e la sostenibilità delle pratiche agricole e industriali.