Con la sentenza del 2 settembre 2024 (n. 938), il TAR Piemonte ha fatto chiarezza su un aspetto cruciale delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti End of Waste (EoW). I giudici hanno stabilito che è legittimo imporre il rispetto dei limiti stabiliti dal DM 5 febbraio 1998, che si riferisce al recupero semplificato, anche nelle autorizzazioni ordinarie.
Contesto della Decisione
Il caso in questione riguardava il rinnovo di un’autorizzazione per il recupero di rifiuti destinati alla produzione di un prodotto EoW. Durante il processo, è emerso che mancava un regolamento ministeriale specifico riguardo alla cessazione della qualifica di rifiuto. In tale contesto, l’Amministrazione competente aveva richiesto che venissero rispettati i limiti sulle sostanze inquinanti previsti dall’allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, utilizzandolo come riferimento normativo.
La Decisione dei Giudici
I giudici hanno confermato che, in assenza di criteri specifici per le autorizzazioni non semplificate, il DM 5 febbraio 1998 può essere utilizzato come un valido “paradigma”. Questa interpretazione è particolarmente rilevante poiché offre un punto di riferimento normativo chiaro per le autorità competenti e per gli operatori del settore.
Riferimenti Normativi
Questa decisione trova ulteriore conferma nelle Linee guida SNPA 41/2022, che promuovono l’adozione di criteri uniformi nella gestione dei rifiuti e nel processo di autorizzazione. L’applicazione dei limiti stabiliti dal DM 5 febbraio 1998 in contesti più ampi non solo garantisce una maggiore tutela ambientale, ma offre anche una maggiore certezza giuridica agli operatori del settore, facilitando il recupero e il riutilizzo dei materiali.